Ordinanza 389/2002 (ECLI:IT:COST:2002:389)
Massima numero 27239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27238
Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Limite territoriale alla scelta del difensore di fiducia - Possibilità di nominare un difensore 'extra districtum', con rimborso per le sole spese sostenute nel distretto - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti, con limitazione del diritto di difesa - Questione identica o analoga ad altre già oggetto di esame - Carenza di elementi nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Limite territoriale alla scelta del difensore di fiducia - Possibilità di nominare un difensore 'extra districtum', con rimborso per le sole spese sostenute nel distretto - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti, con limitazione del diritto di difesa - Questione identica o analoga ad altre già oggetto di esame - Carenza di elementi nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso.
- V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.
Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso.
- V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte