Ordinanza 390/2002 (ECLI:IT:COST:2002:390)
Massima numero 27256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Regime carcerario speciale - Possibile incompatibilità con la salute dell’imputato detenuto - Esclusione della possibilità di un sindacato, da parte del giudice procedente, sul provvedimento ministeriale di sospensione del trattamento ordinario - Competenza del tribunale di sorveglianza a decidere sui reclami avverso le prescrizioni ministeriali - Lamentata irragionevolezza, con limitazione dei poteri giurisdizionali e del principio di tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Regime carcerario speciale - Possibile incompatibilità con la salute dell’imputato detenuto - Esclusione della possibilità di un sindacato, da parte del giudice procedente, sul provvedimento ministeriale di sospensione del trattamento ordinario - Competenza del tribunale di sorveglianza a decidere sui reclami avverso le prescrizioni ministeriali - Lamentata irragionevolezza, con limitazione dei poteri giurisdizionali e del principio di tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice che procede al giudizio penale, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto. Infatti la tutela di tale diritto nei confronti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento risulta assicurata, da un lato, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza, a garanzia dei diritti del detenuto e, dall'altro lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede, il quale - a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis e ter, cod. proc. pen. - non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere se sussiste incompatibilità con lo stato di salute dell'imputato e quindi è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale di cui al predetto art. 41-bis, comma 2.
- V. la sentenza n. 410/1993 (che a sua volta richiama la sentenza n. 349/1993), in tema di competenza a sindacare i provvedimenti di sospensione del regime di sorveglianza speciale, nonché la sentenza n. 351/1996, a proposito delle esigenze di tutela della salute, citate nella decisione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice che procede al giudizio penale, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto. Infatti la tutela di tale diritto nei confronti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento risulta assicurata, da un lato, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza, a garanzia dei diritti del detenuto e, dall'altro lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede, il quale - a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis e ter, cod. proc. pen. - non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere se sussiste incompatibilità con lo stato di salute dell'imputato e quindi è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale di cui al predetto art. 41-bis, comma 2.
- V. la sentenza n. 410/1993 (che a sua volta richiama la sentenza n. 349/1993), in tema di competenza a sindacare i provvedimenti di sospensione del regime di sorveglianza speciale, nonché la sentenza n. 351/1996, a proposito delle esigenze di tutela della salute, citate nella decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 41
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte