Ordinanza 391/2002 (ECLI:IT:COST:2002:391)
Massima numero 27262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Crediti di rivalsa - Privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, con esclusione del privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore - Lamentata parificazione nel trattamento di situazioni diverse - Impossibilità di applicazione della norma censurata, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Crediti di rivalsa - Privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, con esclusione del privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore - Lamentata parificazione nel trattamento di situazioni diverse - Impossibilità di applicazione della norma censurata, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2758
co. 2
legge
29/07/1975
n. 426
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte