Ordinanza 392/2002 (ECLI:IT:COST:2002:392)
Massima numero 27263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte sui redditi - Errori materiali della dichiarazione - Possibilità di correzione entro il termine fissato per la dichiarazione, per il secondo periodo di imposta, e non sino al momento dell’accertamento definitivo - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva e del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni.

- Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 9  co. 

legge  29/12/1990  n. 408  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte