Sentenza 393/2002 (ECLI:IT:COST:2002:393)
Massima numero 27265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Oggetto del giudizio - Abrogazione delle norme censurate - Irrilevanza, nella specie, nel giudizio di costituzionalità.
Oggetto del giudizio - Abrogazione delle norme censurate - Irrilevanza, nella specie, nel giudizio di costituzionalità.
Testo
E' irrilevante rispetto alle questioni di legittimità costituzionale del d.l. lgt. n. 219 del 1919, l'abrogazione dello stesso ad opera del testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità, adottato con il d.lgs. n. 325 del 2001, in quanto l'entrata in vigore delle nuove norme è differita al gennaio 2003. Inoltre, sotto altro aspetto, l'anzidetta abrogazione è assolutamente ininfluente nel giudizio di costituzionalità riguardante la composizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, giacché l'effetto abrogativo è sopravvenuto dopo che si era conclusa la fase processuale davanti a detto giudice speciale.
E' irrilevante rispetto alle questioni di legittimità costituzionale del d.l. lgt. n. 219 del 1919, l'abrogazione dello stesso ad opera del testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità, adottato con il d.lgs. n. 325 del 2001, in quanto l'entrata in vigore delle nuove norme è differita al gennaio 2003. Inoltre, sotto altro aspetto, l'anzidetta abrogazione è assolutamente ininfluente nel giudizio di costituzionalità riguardante la composizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, giacché l'effetto abrogativo è sopravvenuto dopo che si era conclusa la fase processuale davanti a detto giudice speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte