Sentenza 393/2002 (ECLI:IT:COST:2002:393)
Massima numero 27267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Decisioni in sede contenziosa - Giunta speciale presso la corte d’appello di napoli - Composizione - Partecipazione al collegio dell’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o di un suo delegato - Carenza dei requisiti di indipendenza richiesti agli organi giurisdizionali, con lesione della regola della precostituzione del giudice - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Decisioni in sede contenziosa - Giunta speciale presso la corte d’appello di napoli - Composizione - Partecipazione al collegio dell’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o di un suo delegato - Carenza dei requisiti di indipendenza richiesti agli organi giurisdizionali, con lesione della regola della precostituzione del giudice - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato. Infatti: a) la previsione che il dirigente dell'ufficio che partecipa al procedimento amministrativo di stima dei beni espropriandi sia anche parte del collegio con funzioni giurisdizionali, con competenza a determinare l'indennità di espropriazione, è chiaramente in contrasto con i requisiti di imparzialità e indipendenza che ciascun componente di un organo giurisdizionale deve possedere; b) la previsione di delega ad altro soggetto con assoluta discrezionalità e senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente, contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
- Sull'imparzialità ed indipendenza dei componenti degli organi giurisdizionali, v. citata sentenza n. 33/1968.
- Sul principio del giudice naturale precostituito per legge, v. citate sentenze n. 327/1998, n. 419/1998, n. 460/1994 e n. 56/1967.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato. Infatti: a) la previsione che il dirigente dell'ufficio che partecipa al procedimento amministrativo di stima dei beni espropriandi sia anche parte del collegio con funzioni giurisdizionali, con competenza a determinare l'indennità di espropriazione, è chiaramente in contrasto con i requisiti di imparzialità e indipendenza che ciascun componente di un organo giurisdizionale deve possedere; b) la previsione di delega ad altro soggetto con assoluta discrezionalità e senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente, contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
- Sull'imparzialità ed indipendenza dei componenti degli organi giurisdizionali, v. citata sentenza n. 33/1968.
- Sul principio del giudice naturale precostituito per legge, v. citate sentenze n. 327/1998, n. 419/1998, n. 460/1994 e n. 56/1967.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge luogotenenziale
27/02/1919
n. 219
art.
co.
legge
24/08/1921
n. 1290
art.
co.
decreto legge luogotenenziale
27/02/1919
n. 219
art. 17
co.
legge
06/06/1935
n. 1131
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
legge costituzionale
art.
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte