Sentenza 393/2002 (ECLI:IT:COST:2002:393)
Massima numero 27268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27265  27266  27267


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Giudizi davanti alla giunta speciale presso la corte d’appello di napoli - Onorario dei componenti e spese di giudizio a carico delle parti - Preteso contrasto con il diritto di agire in giudizio e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non esiste una generale garanzia di gratuità della protezione giudiziaria ed, anzi, costituisce principio pacifico che la legge può imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si eserciti una attività di giudizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del d.l. lgt. n. 219 del 1919, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevedono che l'onere delle spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, e in particolare l'onorario in favore dei componenti della giunta, sono a carico delle parti.

- V. citate sentenze n. 268/1984, n. 30/1964 e n. 41/1972.

Atti oggetto del giudizio

decreto legge luogotenenziale  27/02/1919  n. 219  art. 20  co. 

legge  24/08/1921  n. 1290  art.   co. 

decreto legge luogotenenziale  27/02/1919  n. 219  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte