Sentenza 155/2022 (ECLI:IT:COST:2022:155)
Massima numero 45008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  11/05/2022;  Decisione del  11/05/2022
Deposito del 20/06/2022; Pubblicazione in G. U. 22/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  45009  45010


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di pubblico impiego - Intervento del legislatore regionale in sostituzione della fonte negoziale - Intrusione nella competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie: non fondatezza della disciplina della Regione Siciliana che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, il riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza). (Classif. 216021).

Testo

Qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un'illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile.


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dal Governo, dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, relativo a un riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza. La norma impugnata non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla materia dell'ordinamento civile. Essa - operando un rinvio alla norma che autorizza le aziende del SSR a liquidare il riconoscimento, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori - prevede un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa e si colloca, pertanto, nella fase della determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione collettiva, volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/08/2021  n. 22  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte