Ordinanza 396/2002 (ECLI:IT:COST:2002:396)
Massima numero 27278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, nell’ipotesi in cui risulti compromessa la genuinità dell’esame dibattimentale - Prospettata lesione del principio di parità delle parti nel processo e del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, nell’ipotesi in cui risulti compromessa la genuinità dell’esame dibattimentale - Prospettata lesione del principio di parità delle parti nel processo e del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle previste, che abbiano compromesso la genuinità dell'esame. Infatti la pronuncia additiva invocata dal giudice 'a quo', lungi dall'emendare le asserite e inesistenti incongruenze del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il precetto costituzionale che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita.
- V. citata ordinanza n. 36/2002, per una precedente dichiarazione di infondatezza con riguardo al comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen.
- Sulla affermazione costante che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 115/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle previste, che abbiano compromesso la genuinità dell'esame. Infatti la pronuncia additiva invocata dal giudice 'a quo', lungi dall'emendare le asserite e inesistenti incongruenze del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il precetto costituzionale che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita.
- V. citata ordinanza n. 36/2002, per una precedente dichiarazione di infondatezza con riguardo al comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen.
- Sulla affermazione costante che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 115/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte