Ordinanza 397/2002 (ECLI:IT:COST:2002:397)
Massima numero 27279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Urbanistica - Vincoli di inedificabilità o preordinati all’espropriazione - Possibilità di reiterare i vincoli senza che sia previsto indennizzo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta normativa consentirebbe all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente nel formulare la questione è erroneo: egli, in base all'art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento al quadro normativo statale, quale risultante a seguito della sentenza n. 179 del 1999.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/11/1991  n. 52  art. 36  co. 1

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/11/1991  n. 52  art. 37  co. 

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/11/1991  n. 52  art. 38  co. 

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/11/1991  n. 52  art. 39  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 64

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte