Ordinanza 398/2002 (ECLI:IT:COST:2002:398)
Massima numero 27280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità fra la carica di sindaco e la qualifica di primario di azienda sanitaria locale - Intervenuta abrogazione della relativa previsione di legge - Prospettato eccesso di delega, con lesione dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e di eguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria. Infatti il giudice 'a quo', nel giudizio innanzi a lui pendente, ha omesso di pronunciarsi - senza dar conto alcuno delle ragioni di tale omissione - sulla eccezione di inammissibilità dell'azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco, prospettata dalla parte resistente, logicamente preliminare rispetto alla questione di legittimità costituzionale rilevante ai fini della decisione di merito.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 63  co. 

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 66  co. 

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 274  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte