Ordinanza 399/2002 (ECLI:IT:COST:2002:399)
Massima numero 27281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27282


Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta definizione con ordinanza di manifesta inammissibilità - Riproponibilità da parte dello stesso giudice 'a quo' nello stesso giudizio - Condizione.

Testo
Non esiste preclusione alla possibilità da parte dello stesso giudice di sollevare nuovamente nel corso del medesimo giudizio 'a quo' la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di inammissiblità della precedente si fondava sulla erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata modifica delle stesse norme denunciate.

- Sul principio secondo cui non esiste, in via generale, una preclusione alla riproponibilità di questione incidentale di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente processuale ed il giudice 'a quo' abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione, v. citate sentenze n. 189/2001, n. 42/1996, n. 433/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte