Ordinanza 399/2002 (ECLI:IT:COST:2002:399)
Massima numero 27282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27281
Titolo
Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (iciap) - Insediamento produttivo insistente sul territorio di più comuni - Determinazione dell’imposta sulla base della superficie compresa nel territorio dell’ente di riferimento - Prospettata disparità di trattamento rispetto agli insediamenti ricadenti su un unico comune - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (iciap) - Insediamento produttivo insistente sul territorio di più comuni - Determinazione dell’imposta sulla base della superficie compresa nel territorio dell’ente di riferimento - Prospettata disparità di trattamento rispetto agli insediamenti ricadenti su un unico comune - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - in presenza di un insediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - è dovuto in misura unica a ciascun Comune sulla base della superficie complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di riferimento. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti pluralità di Comuni, e comunque il sistema di tariffa principalmente agganciato a quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di Comuni (esistendo l'obbligo di ciascun Comune di fornire i servizi stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta, atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo Comune, né una manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui sono tenuti i diversi Comuni.
- Conferma l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 61/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - in presenza di un insediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - è dovuto in misura unica a ciascun Comune sulla base della superficie complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di riferimento. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti pluralità di Comuni, e comunque il sistema di tariffa principalmente agganciato a quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di Comuni (esistendo l'obbligo di ciascun Comune di fornire i servizi stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta, atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo Comune, né una manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui sono tenuti i diversi Comuni.
- Conferma l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 61/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/1989
n. 66
art. 1
co. 5
legge
24/04/1989
n. 144
art.
co.
decreto-legge
30/09/1989
n. 332
art.
co.
legge
27/11/1989
n. 384
art.
co.
decreto-legge
27/04/1990
n. 90
art.
co.
legge
26/06/1990
n. 165
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte