Ordinanza 401/2002 (ECLI:IT:COST:2002:401)
Massima numero 27288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Riduzione dell’indennità dovuta ad un importo corrispondente al valore dichiarato dall’espropriato ai fini impositivi - Prospettata disparità di trattamento tra i soggetti proprietari anche in relazione alla diversità tra aree fabbricabili e agricole e lamentata incongruità dell’indennizzo espropriativo - Questione già oggetto di esame - Assenza di motivi ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Riduzione dell’indennità dovuta ad un importo corrispondente al valore dichiarato dall’espropriato ai fini impositivi - Prospettata disparità di trattamento tra i soggetti proprietari anche in relazione alla diversità tra aree fabbricabili e agricole e lamentata incongruità dell’indennizzo espropriativo - Questione già oggetto di esame - Assenza di motivi ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Infatti la questione è già stata dichiarata non fondata, risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime.
- V. citate sentenza di non fondatezza n. 351/2000, nonché ordinanza di manifesta infondatezza n. 539/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Infatti la questione è già stata dichiarata non fondata, risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime.
- V. citate sentenza di non fondatezza n. 351/2000, nonché ordinanza di manifesta infondatezza n. 539/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte