Ordinanza 402/2002 (ECLI:IT:COST:2002:402)
Massima numero 27289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilità di dare esecuzione immediata al provvedimento - Trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Assunto contrasto con le garanzie della libertà personale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilità di dare esecuzione immediata al provvedimento - Trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Assunto contrasto con le garanzie della libertà personale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti le ordinanze di rimessione non riferiscono il motivo per cui era stato disposto il trattenimento dello straniero e ciò, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
- La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità per il medesimo motivo: v. citate ordinanze n. 188/2002, n. 181/2002, n. 386/2001.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti le ordinanze di rimessione non riferiscono il motivo per cui era stato disposto il trattenimento dello straniero e ciò, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
- La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità per il medesimo motivo: v. citate ordinanze n. 188/2002, n. 181/2002, n. 386/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte