Ordinanza 403/2002 (ECLI:IT:COST:2002:403)
Massima numero 27290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Professioni - Reato di abusivo esercizio di una professione - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Ritenuta configurabilità del reato nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, che non avessero esercitato la prescritta opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri nel termine fissato - Prospettata diversità di trattamento di situazioni identiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Professioni - Reato di abusivo esercizio di una professione - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Ritenuta configurabilità del reato nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, che non avessero esercitato la prescritta opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri nel termine fissato - Prospettata diversità di trattamento di situazioni identiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti - essendo in discussione nel giudizio 'a quo' la responsabiltà penale di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto al relativo albo - il rimettente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione delle norme censurate, o come la loro estensione possa incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti - essendo in discussione nel giudizio 'a quo' la responsabiltà penale di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto al relativo albo - il rimettente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione delle norme censurate, o come la loro estensione possa incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 348
co.
decreto legislativo
13/10/1998
n. 386
art. 1
co. 4
legge
31/10/1988
n. 471
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte