Ordinanza 404/2002 (ECLI:IT:COST:2002:404)
Massima numero 27291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Contenzioso elettorale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità alla carica di sindaco, per lite pendente tra il sindaco e il comune, promossa con azione popolare - Prospettata violazione del diritto di accesso alle cariche elettive, del principio di buon andamento amministrativo e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della disposizione oggetto delle censure - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza, anche con riguardo alla prospettata questione delle norme sopravvenute - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Elezioni - Contenzioso elettorale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità alla carica di sindaco, per lite pendente tra il sindaco e il comune, promossa con azione popolare - Prospettata violazione del diritto di accesso alle cariche elettive, del principio di buon andamento amministrativo e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della disposizione oggetto delle censure - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza, anche con riguardo alla prospettata questione delle norme sopravvenute - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all'art. 9 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede quale causa di incompatibilità alla carica di sindaco la pendenza di una lite tra il sindaco e il Comune. Infatti successivamente alla instaurazione del giudizio di costituzionalità è entrata in vigore la legge n. 75 del 2002, che ha modificato la disposizione censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione ad opera del rimettente, cui spetta anche vagliare la eventuale rilevanza della questione sollevata da una delle parti con riguardo alle norme sopravvenute.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all'art. 9 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede quale causa di incompatibilità alla carica di sindaco la pendenza di una lite tra il sindaco e il Comune. Infatti successivamente alla instaurazione del giudizio di costituzionalità è entrata in vigore la legge n. 75 del 2002, che ha modificato la disposizione censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione ad opera del rimettente, cui spetta anche vagliare la eventuale rilevanza della questione sollevata da una delle parti con riguardo alle norme sopravvenute.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 63
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte