Sentenza 155/2022 (ECLI:IT:COST:2022:155)
Massima numero 45009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  11/05/2022;  Decisione del  11/05/2022
Deposito del 20/06/2022; Pubblicazione in G. U. 22/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  45008  45010


Titolo
Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della salute - Disposizioni relative ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo - Natura di principio fondamentale della materia - Limite anche della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di «sanità pubblica» (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Siciliana che disciplina in modo difforme dalla previsione statale i requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali). (Classif. 231013).

Testo

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla materia «tutela della salute», rilevando la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti: S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30383, mass. 30378, 30379, 30380 e 30381).

La potestà legislativa in materia di sanità pubblica, attribuita dall'art. 17 dello statuto reg. Siciliana, si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, per cui l'ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute». (Precedenti: S. 159/2018 - mass. 40049; S. 430/2007 - mass. 31958; S. 448/2006 - mass. 30907).

Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

La previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari, esigenza che deve ritenersi espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. (Precedente: S. 159/2018).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all'art. 122 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 il comma 1-bis, che disciplina i requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale nella materia della tutela della salute, dal momento che modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere al detto elenco ed amplia significativamente l'area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori estranei alla sanità).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/08/2021  n. 22  art. 11  co. 

legge della Regione siciliana  26/03/2002  n. 2  art. 122  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte