Ordinanza 405/2002 (ECLI:IT:COST:2002:405)
Massima numero 27292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 25/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiari il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l’art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiari il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l’art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa senza applicare la regola dettata dal predetto art. 192, commi 3 e 4, alla stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Infatti le dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - evocato quale 'tertium comparationis' - non sono affatto sottratte (come erroneamente reputato dal rimettente) alle regole generali sulla valutazione della prova, sicché non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in procedimento connesso o di reato collegato "coartato".
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa senza applicare la regola dettata dal predetto art. 192, commi 3 e 4, alla stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Infatti le dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - evocato quale 'tertium comparationis' - non sono affatto sottratte (come erroneamente reputato dal rimettente) alle regole generali sulla valutazione della prova, sicché non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in procedimento connesso o di reato collegato "coartato".
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 273
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 192
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 192
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 5
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte