Sentenza 407/2002 (ECLI:IT:COST:2002:407)
Massima numero 27270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 26/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27269
Titolo
Regione Lombardia - Stabilimenti industriali - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Norme di sicurezza regionali - Ricorso in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione.
Regione Lombardia - Stabilimenti industriali - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Norme di sicurezza regionali - Ricorso in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, contenuta nella legge della regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, la quale si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, quali, nella specie - come emerge dalla direttiva 96/82/CE e dal d.lgs. di recepimento n. 334 del 1999, che disciplinano il settore - la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla regione stessa, nel rispetto ovviamente dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione, con riguardo alle imprese a rischio di incidenti rilevanti, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, poiché questa è diretta ad assicurare, in conformità al disposto degli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della sopracitata legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
- V., richiamate nella decisione, la sentenza n. 290/2001, a proposito della "sicurezza pubblica", quale settore riservato allo Stato; la sentenza n. 282/2002, riguardo alla configurabilità di alcune delle competenze specificate dall'art. 117, secondo comma, Cost., come competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie; le sentenze n. 507 e 54/2000, n. 382/1999 e n. 273/1998 con riferimento alla situazione preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione.
La disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, contenuta nella legge della regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, la quale si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, quali, nella specie - come emerge dalla direttiva 96/82/CE e dal d.lgs. di recepimento n. 334 del 1999, che disciplinano il settore - la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla regione stessa, nel rispetto ovviamente dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione, con riguardo alle imprese a rischio di incidenti rilevanti, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, poiché questa è diretta ad assicurare, in conformità al disposto degli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della sopracitata legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
- V., richiamate nella decisione, la sentenza n. 290/2001, a proposito della "sicurezza pubblica", quale settore riservato allo Stato; la sentenza n. 282/2002, riguardo alla configurabilità di alcune delle competenze specificate dall'art. 117, secondo comma, Cost., come competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie; le sentenze n. 507 e 54/2000, n. 382/1999 e n. 273/1998 con riferimento alla situazione preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
23/11/2001
n. 19
art. 3
co. 1
legge della Regione Lombardia
23/11/2001
n. 19
art. 4
co. 2
legge della Regione Lombardia
23/11/2001
n. 19
art. 5
co. 1
legge della Regione Lombardia
23/11/2001
n. 19
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 72
decreto legislativo 17/08/1999
n. 334
art. 18