Ordinanza 410/2002 (ECLI:IT:COST:2002:410)
Massima numero 27274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 26/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Controversie in materia di imposta di bollo - Azione giudiziaria condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo al ministero delle finanze - Prospettata, ingiustificata, privazione temporanea del diritto di agire in giudizio - Omessa valutazione, da parte del rimettente, delle modifiche al quadro normativo intervenute anteriormente alla ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Controversie in materia di imposta di bollo - Azione giudiziaria condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo al ministero delle finanze - Prospettata, ingiustificata, privazione temporanea del diritto di agire in giudizio - Omessa valutazione, da parte del rimettente, delle modifiche al quadro normativo intervenute anteriormente alla ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 (recte: n. 642), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui impone, nelle controversie in materia di imposta di bollo, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di iniziare l’azione giudiziaria ordinaria. Infatti nell'ordinanza di rimessione è omessa ogni valutazione delle modifiche alla norma censurata e al quadro normativo complessivo intervenute anteriormente alla ordinanza stessa, con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questo profilo.
- Sull’illegittimità dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, esclusivamente in materia di rimborsi d’imposta, v. sentenza citata n. 406/1993.
- Sull’illegittimità della giurisdizione condizionata v. citata sentenza n. 62/1998.
- Sull’inammissibilità per mancata considerazione del quadro normativo v. citata ordinanza n. 148/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 (recte: n. 642), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui impone, nelle controversie in materia di imposta di bollo, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di iniziare l’azione giudiziaria ordinaria. Infatti nell'ordinanza di rimessione è omessa ogni valutazione delle modifiche alla norma censurata e al quadro normativo complessivo intervenute anteriormente alla ordinanza stessa, con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questo profilo.
- Sull’illegittimità dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, esclusivamente in materia di rimborsi d’imposta, v. sentenza citata n. 406/1993.
- Sull’illegittimità della giurisdizione condizionata v. citata sentenza n. 62/1998.
- Sull’inammissibilità per mancata considerazione del quadro normativo v. citata ordinanza n. 148/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 642
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte