Ordinanza 411/2002 (ECLI:IT:COST:2002:411)
Massima numero 27275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 26/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Azione fallimentare - Esercizio d’ufficio del tribunale - Obbligo del giudice di riferire al tribunale competente, anziché al pubblico ministero, in caso di insolvenza dell’imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Prospettato contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione sollevata in difetto di un “giudizio” - Manifesta inammissibilità.
Fallimento - Azione fallimentare - Esercizio d’ufficio del tribunale - Obbligo del giudice di riferire al tribunale competente, anziché al pubblico ministero, in caso di insolvenza dell’imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Prospettato contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione sollevata in difetto di un “giudizio” - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore.
- Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore.
- Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 6
co.
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23