Ordinanza 412/2002 (ECLI:IT:COST:2002:412)
Massima numero 27293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 26/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione calabria - Urbanistica - Realizzazione di reti di telecomunicazione di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Sottoposizione al regime dell’autorizzazione, anziché a quello della concessione edilizia previsto dalle leggi dello stato - Intervenuta modifica del parametro costituzionale invocato dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione calabria - Urbanistica - Realizzazione di reti di telecomunicazione di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Sottoposizione al regime dell’autorizzazione, anziché a quello della concessione edilizia previsto dalle leggi dello stato - Intervenuta modifica del parametro costituzionale invocato dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale. Infatti il giudice 'a quo' ha omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento.
- La medesima questione era già stata sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553/2000 la Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999 n.14.
- Cfr. anche ordinanza citata n. 351/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale. Infatti il giudice 'a quo' ha omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento.
- La medesima questione era già stata sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553/2000 la Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999 n.14.
- Cfr. anche ordinanza citata n. 351/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/10/1997
n. 10
art. 56
co. 1
legge della Regione Calabria
03/10/1997
n. 10
art. 56
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte