Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria individuazione, da parte del legislatore regionale, delle pertinenti risorse, in modo non generico né privo della chiarezza finanziaria minima - Necessaria quantificazione, per le spese a carattere continuativo, dell'onere annuale per ciascuno degli esercizi finanziari - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Siciliana che non individua né quantifica i mezzi finanziari necessari per l'ampliamento del numero dei soggetti per i quali è prevista l'opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione). (Classif. 036005).
La mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto nel caso di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (Precedenti: S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548).
Devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva della chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale. (Precedente: S. 227/2019).
L'equilibrio finanziario presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte violate quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. (Precedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-bis. La norma impugnata dal Governo - richiedendo, per l'esercizio dell'opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione, prevista per il personale degli enti locali che gode dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il requisito di cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell'età pensionabile - amplia l'ambito dei soggetti per cui detta opzione è prevista, in assenza di qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri da essa derivanti. Detta norma contrasta anche con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie, regola dettata pure dall'art. 7, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 47 del 1977).