Reati e pene - In genere - Pene accessorie - Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale - Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale - Durata della pena accessoria, pari al doppio della pena inflitta - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena e dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost., dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Le modalità argomentative del rimettente finiscono per impedire di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure. Ciò perché l’ordinanza di rimessione è ambigua e incerta, prima ancora che sul tipo di intervento richiesto, sui vizi di legittimità costituzionale che inficerebbero la validità della norma censurata, ora individuati nell’impossibilità di modulare la durata della pena accessoria, ora indicati nella durata in misura doppia della, e non eguale alla, pena principale inflitta. D’altra parte, l’intervento sostitutivo richiesto, volto appunto a determinare il quantum di pena accessoria irrogabile nella misura fissa pari alla durata della pena principale, come attualmente prevede l’art. 37 cod. pen., è sfornito di motivazione, sicché, anche per tale profilo, le questioni sollevate non potrebbero essere scrutinate nel merito. Le argomentazioni in punto di non manifesta infondatezza del giudice a quo, infatti, ruotano tutte attorno alla predeterminazione fissa, operata dal legislatore, della durata della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre la richiesta sostituzione del quantum di pena di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen. con quello previsto dall’art. 37 cod. pen. avrebbe richiesto, quantomeno, una motivazione in ordine all’asserita irragionevolezza in sé della misura censurata, ove eventualmente ritenuta eccessiva nella sua estensione temporale doppia rispetto alla durata della pena principale. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46309; S. 12/2024 - mass. 45977; S. 221/2023 - mass. 45912).