Ordinanza 415/2002 (ECLI:IT:COST:2002:415)
Massima numero 27298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/07/2002; Decisione del
11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:
27297
Titolo
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo del minore, per la durata di un anno - Mancato riconoscimento quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia - Prospettata illogicità, nonché disparità di trattamento a danno del minore straniero, rispetto al minore adottato in italia - Manifesta infondatezza della questione.
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo del minore, per la durata di un anno - Mancato riconoscimento quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia - Prospettata illogicità, nonché disparità di trattamento a danno del minore straniero, rispetto al minore adottato in italia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, per l'adozione internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un anno in analogia a quanto previsto per l’adozione nazionale. Infatti, ribadito che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione, il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato anche in assenza di un periodo di affidamento preadottivo, e, d’altra parte, nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in Italia per il minore adottato all'estero.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, per l'adozione internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un anno in analogia a quanto previsto per l’adozione nazionale. Infatti, ribadito che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione, il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato anche in assenza di un periodo di affidamento preadottivo, e, d’altra parte, nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in Italia per il minore adottato all'estero.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 34
co. 2
legge
04/05/1983
n. 184
art. 35
co. 3
legge
04/05/1983
n. 184
art. 35
co. 6
legge
31/12/1998
n. 476
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte