Ordinanza 416/2002 (ECLI:IT:COST:2002:416)
Massima numero 27295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/07/2002; Decisione del
11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione di immobili urbani - Locali adibiti a farmacia - Sfratti - Potere comunale di autorizzarne l’esecuzione - Mancata fissazione di un limite temporale al provvedimento di diniego allo sfratto o, in subordine, mancata previsione di indennizzo al locatore - Difetto di motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Locazione di immobili urbani - Locali adibiti a farmacia - Sfratti - Potere comunale di autorizzarne l’esecuzione - Mancata fissazione di un limite temporale al provvedimento di diniego allo sfratto o, in subordine, mancata previsione di indennizzo al locatore - Difetto di motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al comune il potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali adibiti ad uso di farmacia, senza prevedere un limite temporale all'efficacia del provvedimento che nega l'autorizzazione o, in subordine, senza prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del locatore. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur se indica i parametri costituzionali che il giudice 'a quo' ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.
- Sulla necessità che le ordinanze di rimessione debbano contenere le ragioni della presunta violazione delle norme costituzionali invocate dal rimettente v. la sentenza n. 384/1999 e le ordinanze n. 166 e n. 275/2000 qui citate.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al comune il potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali adibiti ad uso di farmacia, senza prevedere un limite temporale all'efficacia del provvedimento che nega l'autorizzazione o, in subordine, senza prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del locatore. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur se indica i parametri costituzionali che il giudice 'a quo' ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.
- Sulla necessità che le ordinanze di rimessione debbano contenere le ragioni della presunta violazione delle norme costituzionali invocate dal rimettente v. la sentenza n. 384/1999 e le ordinanze n. 166 e n. 275/2000 qui citate.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/05/1950
n. 253
art. 35
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23