Ordinanza 417/2002 (ECLI:IT:COST:2002:417)
Massima numero 27296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/07/2002; Decisione del
11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Giudizio cautelare - Possibilità di decidere il merito della controversia, in caso di manifesta infondatezza o di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso - Trasferimento della competenza del giudice monocratico a quello collegiale - Prospettata violazione del principio del giudice naturale - Questione analoga ad altre già esaminate - Manifesta infondatezza.
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Giudizio cautelare - Possibilità di decidere il merito della controversia, in caso di manifesta infondatezza o di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso - Trasferimento della competenza del giudice monocratico a quello collegiale - Prospettata violazione del principio del giudice naturale - Questione analoga ad altre già esaminate - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente.
- Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002.
- Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente.
- Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002.
- Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/12/1971
n. 1034
art. 26
co. 4
legge
06/12/1971
n. 1034
art. 26
co. 5
legge
21/07/2000
n. 205
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte