Ordinanza 418/2002 (ECLI:IT:COST:2002:418)
Massima numero 27303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/07/2002; Decisione del
11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro e previdenza - Interventi urgenti - Decretazione d’urgenza - Denunciata conversione in legge di decreti legge reiterati - Difetto assoluto dei requisiti richiesti per una valida introduzione della questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Lavoro e previdenza - Interventi urgenti - Decretazione d’urgenza - Denunciata conversione in legge di decreti legge reiterati - Difetto assoluto dei requisiti richiesti per una valida introduzione della questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità - per mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei requisiti minimi previsti dall'art. 23, commi primo e secondo, della legge n. 87 del 1953 - della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge 28 novembre 1996, n. 608. Infatti, il giudice 'a quo' motiva in relazione alla non manifesta infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte, senza che sia possibile desumere, dall'ordinanza di rimessione, se lo stesso giudice condivida o no le argomentazioni proposte dalla parte e comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente eventualmente condividerebbe tali argomentazioni; inoltre, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata.
Manifesta inammissibilità - per mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei requisiti minimi previsti dall'art. 23, commi primo e secondo, della legge n. 87 del 1953 - della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge 28 novembre 1996, n. 608. Infatti, il giudice 'a quo' motiva in relazione alla non manifesta infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte, senza che sia possibile desumere, dall'ordinanza di rimessione, se lo stesso giudice condivida o no le argomentazioni proposte dalla parte e comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente eventualmente condividerebbe tali argomentazioni; inoltre, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/11/1996
n. 608
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 1
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 2