Ordinanza 419/2002 (ECLI:IT:COST:2002:419)
Massima numero 27304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/07/2002;  Decisione del  11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Impiego di lavoratori stranieri - Trattamento sanzionatorio del datore di lavoro, che occupi lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato - Assunto contrasto con il principio di legalità, tassatività e determinatezza delle norme penali - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma e 101 della Costituzione, concernente l'art. 22, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". Nella specie, la censura è fondata sul presupposto che detto permesso di soggiorno sia quello previsto e regolamentato dall'art. 5 (appunto rubricato "Permesso di soggiorno"), del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, ma il giudice rimettente - in contrasto con i più comuni canoni ermeneutici - giunge a conclusioni interpretative del tutto errate, poiché la norma impugnata rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, disciplinato dall'art. 22 e specificamente richiamato, nei commi 7 e 9 e non al «generico» permesso previsto dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 286.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 22  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte