Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, tale da renderla pregiudiziale per la definizione del medesimo (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di norma statale che prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell'imposta municipale propria-IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società-IRES). (Classif. 112005).
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. (Precedenti: S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768).
Le carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano la manifesta inammissibilità delle questioni. (Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691).
(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Parma in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell'IRES. Il giudice a quo ha omesso un qualsiasi vaglio del rapporto tra l'oggetto sociale della ricorrente e l'effettiva strumentalità degli immobili all'attività dalla stessa esercitata).