Ordinanza 420/2002 (ECLI:IT:COST:2002:420)
Massima numero 27305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/07/2002;  Decisione del  11/07/2002
Deposito del 31/07/2002; Pubblicazione in G. U. 07/08/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione emilia-romagna - Turismo - Figure professionali operanti nel settore - Guida ambientale escursionistica - Disciplina regionale - Abilitazione a percorsi in ambienti montani - Prospettata sovrapposizione nell’ambito di competenza professionale delle guide alpine - Assunto contrasto con i principî fondamentali della legge statale in materia - Intervenuta sostituzione del parametro costituzionale di riferimento - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - concernente l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, censurato in quanto consente alla nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in visita anche ad "ambienti montani". Nonostante la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia entrata in vigore anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non risulta presa in considerazione dal giudice rimettente, il quale omette ogni argomentazione al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  01/02/2000  n. 4  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte