Sentenza 421/2002 (ECLI:IT:COST:2002:421)
Massima numero 27317
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Titolo
Conflitto promosso dal tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell’ordinanza ammissiva - Eccezione di inammissibilità per vizio del relativo procedimento - Reiezione.
Conflitto promosso dal tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell’ordinanza ammissiva - Eccezione di inammissibilità per vizio del relativo procedimento - Reiezione.
Testo
Non sussiste vizio del procedimento di notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto promosso nei confronti della Camera dei deputati dal Tribunale di Roma, in quanto la notificazione al Presidente della Camera dei deputati esegue regolarmente la prescrizione di notificare alla «Camera dei deputati, in persona del suo Presidente», raggiungendo in tal modo i propri effetti ed aprendo ritualmente la seconda fase del procedimento per conflitto. Va conseguentemente respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente.
Non sussiste vizio del procedimento di notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto promosso nei confronti della Camera dei deputati dal Tribunale di Roma, in quanto la notificazione al Presidente della Camera dei deputati esegue regolarmente la prescrizione di notificare alla «Camera dei deputati, in persona del suo Presidente», raggiungendo in tal modo i propri effetti ed aprendo ritualmente la seconda fase del procedimento per conflitto. Va conseguentemente respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte