Sentenza 421/2002 (ECLI:IT:COST:2002:421)
Massima numero 27319
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Titolo
'Petitum' - Ritenuta insufficiente enunciazione nel ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
'Petitum' - Ritenuta insufficiente enunciazione nel ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Testo
Nel conflitto che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, il 'petitum' deve ritenersi sufficientemente enunciato, dal momento che non manca l'espressa richiesta di annullamento della deliberazione parlamentare di insindacabilità formulata nella parte finale del ricorso, e tale richiesta a sua volta presuppone la dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere di adottare quella delibera, così come il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e al pertinente parametro (art. 68 Cost.) consentono sicuramente alla Corte di deliberare sul merito del conflitto.
Nel conflitto che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, il 'petitum' deve ritenersi sufficientemente enunciato, dal momento che non manca l'espressa richiesta di annullamento della deliberazione parlamentare di insindacabilità formulata nella parte finale del ricorso, e tale richiesta a sua volta presuppone la dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere di adottare quella delibera, così come il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e al pertinente parametro (art. 68 Cost.) consentono sicuramente alla Corte di deliberare sul merito del conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte