Sentenza 421/2002 (ECLI:IT:COST:2002:421)
Massima numero 27321
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, in relazione a sue dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Accoglimento - Conseguente annullamento della stessa deliberazione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, in relazione a sue dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Accoglimento - Conseguente annullamento della stessa deliberazione.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998. Infatti le dichiarazioni del parlamentare di cui è causa, pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si riferiscono ad una vicenda di esclusiva rilevanza personale con riferimento ad avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare del deputato, risultando del resto inconferenti, in tale contesto, gli «atti tipici» evocati dalla difesa della Camera.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 391/2001.
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998. Infatti le dichiarazioni del parlamentare di cui è causa, pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si riferiscono ad una vicenda di esclusiva rilevanza personale con riferimento ad avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare del deputato, risultando del resto inconferenti, in tale contesto, gli «atti tipici» evocati dalla difesa della Camera.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 391/2001.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/03/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte