Sentenza 422/2002 (ECLI:IT:COST:2002:422)
Massima numero 27307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Titolo
Parametri del giudizio - Norme costituzionali del titolo quinto della parte seconda - Riferimento alla formulazione originaria delle norme, anteriore alla sopravvenuta modifica con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Decisione alla stregua di essa.
Parametri del giudizio - Norme costituzionali del titolo quinto della parte seconda - Riferimento alla formulazione originaria delle norme, anteriore alla sopravvenuta modifica con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Decisione alla stregua di essa.
Testo
La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge cotituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale.
La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge cotituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte