Sentenza 422/2002 (ECLI:IT:COST:2002:422)
Massima numero 27308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Titolo
Parchi e riserve naturali - Parco nazionale “costa teatina” - Procedura istitutiva - Ricorso della regione abruzzo - Asserita mancata partecipazione della regione ricorrente, in conformità del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione - Inutilità della richiesta sospensiva del provvedimento legislativo denunciato.
Parchi e riserve naturali - Parco nazionale “costa teatina” - Procedura istitutiva - Ricorso della regione abruzzo - Asserita mancata partecipazione della regione ricorrente, in conformità del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione - Inutilità della richiesta sospensiva del provvedimento legislativo denunciato.
Testo
La competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile, e solo le successive fasi procedurali richiedono modalità attuative che consentano l'espressione di tutte le istanze costituzionalmente rilevanti, sia dello Stato che delle Regioni, secondo il principio di leale cooperazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), laddove promuove il procedimento per la costituzione del Parco nazionale "Costa teatina" senza prevedere l'assenso o l'intesa con la Regione Abruzzo. Il rigetto della questione rende superflua ogni pronuncia circa la richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento legislativo denunciato.
- V., conformemente, citate sentenze n. 175/1976 e n. 1031/1988.
La competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile, e solo le successive fasi procedurali richiedono modalità attuative che consentano l'espressione di tutte le istanze costituzionalmente rilevanti, sia dello Stato che delle Regioni, secondo il principio di leale cooperazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), laddove promuove il procedimento per la costituzione del Parco nazionale "Costa teatina" senza prevedere l'assenso o l'intesa con la Regione Abruzzo. Il rigetto della questione rende superflua ogni pronuncia circa la richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento legislativo denunciato.
- V., conformemente, citate sentenze n. 175/1976 e n. 1031/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/03/2001
n. 93
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte