Ordinanza 423/2002 (ECLI:IT:COST:2002:423)
Massima numero 27368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/10/2002;  Decisione del  07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione pubblica - Scuola secondaria superiore - Esami di idoneità presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute - Possibilità per i candidati esterni di sostenere l’esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza - Assunto contrasto con il principio di parità tra scuola statale e scuola non statale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al candidato esterno che sostenga gli esami di idoneità presso scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute di effettuare un solo "salto" rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto, riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali. Infatti la norma denunciata rientra pianamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche, poiché la regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al "salto di classe" per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti.

Atti oggetto del giudizio

legge  10/12/1997  n. 425  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 4

Altri parametri e norme interposte