Ordinanza 157/2022 (ECLI:IT:COST:2022:157)
Massima numero 44942
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/05/2022;  Decisione del  25/05/2022
Deposito del 23/06/2022; Pubblicazione in G. U. 29/06/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali (nella specie: giudice di pace) - Sussistenza - Limiti - Necessità di tutelare l'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione a norme statali che condizionano la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali). (Classif. 114003).

Testo

I singoli organi giurisdizionali - e quindi anche il giudice di pace - sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. (Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 19/2021 - mass. 43577; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 296/2013 - mass. 37496; O. 151/2013 - mass. 37166; O. 25/2013 - mass. 36921; O. 366/2008 - mass. 32908; O. 338/2007 - mass. 31674; O. 22/2000 - mass. 25134; O. 340/1999 - mass. 24977; O. 244/1999 - mass. 24798; O. 87/1978 - mass. 12752).


Presupposto per la sollevazione del conflitto di attribuzione da parte del singolo giudice è che questi sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano, dal momento che il carattere diffuso, che connota gli organi giurisdizionali in ordine a tale competenza, viene in rilievo solo con riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Precedenti: O. 285/2011 - mass. 35892; O. 127/2006 - mass. 30292; O. 144/2000 - mass. 25308).


(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE; alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE; alla direttiva 2003/88/CE, in relazione ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che, nel modificare l'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, condizionano la conferma a tempo indeterminato, sino al compimento dei settanta anni di età, dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali. L'atto di promovimento non indica alcun processo in corso di svolgimento ed affidato per la trattazione e decisione alla ricorrente, la quale neppure motiva in ordine all'incidenza delle disposizioni censurate su attribuzioni costituzionali da esercitare in relazione a uno o più procedimenti; in tal modo il giudizio per conflitto tra poteri è utilizzato dalla stessa come una sorta di ricorso diretto, eccentrico rispetto ai mezzi di tutela offerti dall'ordinamento, in funzione di difesa di propri, asseriti, diritti tutelati dalla Costituzione). (Precedenti: O. 32/2022 - mass. 44518; O. 254/2021 - mass. 44436; O. 279/2011 - mass. 35882).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 629

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 630

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 631

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 632

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 633

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 4

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 106  co. 1

Costituzione  art. 106  co. 2

Costituzione  art. 107  co. 1

Costituzione  art. 108  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 15  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 20  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 30  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 31  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 34  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato    n.   art. 2  

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato    n.   art. 4  

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato    n.   art. 5  

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.   

direttiva CE  04/11/2003  n. 88  art.