Ordinanza 424/2002 (ECLI:IT:COST:2002:424)
Massima numero 27380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:
27379
Titolo
Pensioni di guerra - Soggetti civili non militarizzati - Addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati - Riconoscimento del diritto alla pensione per le infermità causate dallo scoppio di ordigni - Ritenuta esclusione del diritto per le infermità causate da altre patologie - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per differenziata e meno favorevole disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Pensioni di guerra - Soggetti civili non militarizzati - Addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati - Riconoscimento del diritto alla pensione per le infermità causate dallo scoppio di ordigni - Ritenuta esclusione del diritto per le infermità causate da altre patologie - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per differenziata e meno favorevole disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/03/1968
n. 313
art. 9
co.
decreto del Presidente della Repubblica
23/12/1978
n. 915
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte