Ordinanza 426/2002 (ECLI:IT:COST:2002:426)
Massima numero 27322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/10/2002;  Decisione del  07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:  27323


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Indeducibilità dell’imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Irrilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 censurato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Trattasi infatti di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nel giudizio 'a quo', avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP.

- V., la sentenza n. 156/2001 e ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, richiamate dalla Corte, che hanno deciso nello stesso senso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte