Ordinanza 426/2002 (ECLI:IT:COST:2002:426)
Massima numero 27323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/10/2002;  Decisione del  07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:  27322


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Assoggettamento all’imposta dei liberi professionisti e identica misura dell’aliquota per tutti i soggetti passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Questioni già rigettate - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione - concernenti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare: l'art. 3, comma 1, lettera c), il quale assoggetta all'imposta, così come gli imprenditori, anche i liberi professionisti; l'art. 8, che determina il valore della produzione netta ai fini della base imponibile e l'art. 16, che determina l'aliquota nella misura invariabile del 4,25% sia per gli imprenditori che per i professionisti. Le questioni riguardanti gli artt. 3, comma 1, lettera c), e 8, sono in tutto identiche a precedenti già dichiarate non fondate e manifestamente infondate e, del resto, l'assunto del giudice 'a quo', secondo cui l'onere derivante dall'IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello derivante da tributi e contributi soppressi è del tutto indimostrato e formulato in via dubitativa. Riguardo, poi, alle censure riferite all'art. 16, la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva essendo identica, in relazione alla nuova ricchezza prodotta, l'idoneità dei soggetti stessi alla contribuzione, mentre, l'asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione, a proposito della misura dell'aliquota medesima, è, ancora una volta, del tutto apodittica ed indimostrata e non tiene conto, in ogni caso, di quella inizialmente fissata dall'art. 3, comma 144, lettera e), della legge n. 662 del 1996.

- V. la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, citate quali precedenti già decisi, nonché le sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985, richiamate a proposito della discrezionalità del legislatore di determinare gli indici della capacità contributiva del soggetto all'obbligazione di imposta.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 3  co. 1

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 8  co. 

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3    co. 144  lettera e)