Ordinanza 428/2002 (ECLI:IT:COST:2002:428)
Massima numero 27324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
07/10/2002; Decisione del
07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall’art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall’art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore.
- V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore.
- V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 648
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte