Ordinanza 428/2002 (ECLI:IT:COST:2002:428)
Massima numero 27324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/10/2002;  Decisione del  07/10/2002
Deposito del 18/10/2002; Pubblicazione in G. U. 23/10/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall’art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore.

- V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 648  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte