Sentenza 429/2002 (ECLI:IT:COST:2002:429)
Massima numero 27309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 29/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione puglia - Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese - Potere di scioglimento degli organi consortili demandato al presidente della giunta regionale - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, della asserita riserva costituzionale di amministrazione a favore della giunta regionale, dell’autonomia degli enti consorziati e della tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione.
Regione puglia - Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese - Potere di scioglimento degli organi consortili demandato al presidente della giunta regionale - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, della asserita riserva costituzionale di amministrazione a favore della giunta regionale, dell’autonomia degli enti consorziati e della tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Lo scioglimento, ad opera del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e la nomina dei relativi commissari straordinari non è configurabile come intervento estraneo alle competenze regionali o recante 'vulnus' all'autonomia delle amministrazioni locali, né come previsione lesiva del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, del canone della ragionevolezza o del sindacato giurisdizionale, in quanto si tratta di misure di efficienza gestionale preordinate alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal nuovo disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione.
- In tema di scrutinio stretto di non arbitrarietà e di non ragionevolezza quando la questione di costituzionalità concerne una legge-provvedimento, v. citata sentenza n. 211/1998.
- Con specifico riferimento alla censura riferita all'art. 24 Cost., v. citata sentenza n. 225/1999.
Lo scioglimento, ad opera del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e la nomina dei relativi commissari straordinari non è configurabile come intervento estraneo alle competenze regionali o recante 'vulnus' all'autonomia delle amministrazioni locali, né come previsione lesiva del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, del canone della ragionevolezza o del sindacato giurisdizionale, in quanto si tratta di misure di efficienza gestionale preordinate alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal nuovo disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione.
- In tema di scrutinio stretto di non arbitrarietà e di non ragionevolezza quando la questione di costituzionalità concerne una legge-provvedimento, v. citata sentenza n. 211/1998.
- Con specifico riferimento alla censura riferita all'art. 24 Cost., v. citata sentenza n. 225/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/07/2001
n. 19
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 121
co. 3
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte