Ordinanza 431/2002 (ECLI:IT:COST:2002:431)
Massima numero 27327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/10/2002;  Decisione del  21/10/2002
Deposito del 29/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:  27328


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Contestazioni - Dichiarazioni rese da testimoni nella fase d’indagine - Limiti alla loro utilizzazione processuale - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità - per totale difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, avendo il giudice 'a quo' rinviato integralmente ad altra ordinanza, non trasmessa con l'atto di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 500  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 4

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte