Ordinanza 431/2002 (ECLI:IT:COST:2002:431)
Massima numero 27328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 29/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
27327
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Contestazioni - Limiti alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni nella fase preliminare - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché compromissione dei diritti fondamentali, del diritto di azione e difesa, del principio di legalità, del libero convincimento del giudice e della indefettibilità della giurisdizione - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Contestazioni - Limiti alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni nella fase preliminare - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché compromissione dei diritti fondamentali, del diritto di azione e difesa, del principio di legalità, del libero convincimento del giudice e della indefettibilità della giurisdizione - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati. Trattasi infatti di questioni già ampiamente scrutinate, sotto tutti i profili prospettati, in ordine alle quali non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi.
- V., quali precedenti richiamati, le ordinanze n. 36 e n. 365/2002.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati. Trattasi infatti di questioni già ampiamente scrutinate, sotto tutti i profili prospettati, in ordine alle quali non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi.
- V., quali precedenti richiamati, le ordinanze n. 36 e n. 365/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 4
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 6
Altri parametri e norme interposte