Sentenza 433/2002 (ECLI:IT:COST:2002:433)
Massima numero 27310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  21/10/2002;  Decisione del  21/10/2002
Deposito del 31/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notaio - Misure cautelari - Sospensione dell’iscrizione nel ruolo, a causa di imputazione per determinati reati - Ampiezza ed eterogeneità dei reati e durata indeterminata della misura - Carenza di una previa valutazione, da parte dell’amministrazione, delle concrete esigenze cautelari - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai - conseguente all'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. Infatti la disposizione - che invece impone obbligatoriamente la misura cautelare sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato - contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sotto il duplice e concorrente profilo dell'ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell'iscrizione fino al definitivo giudicato sull'accusa penale.

- In tema di misure cautelari, v. citate sentenze n. 145/2002, n. 206/1999 e n. 454/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 5  co. 1

legge  26/07/1995  n. 328  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte