Sentenza 433/2002 (ECLI:IT:COST:2002:433)
Massima numero 27310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 31/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Misure cautelari - Sospensione dell’iscrizione nel ruolo, a causa di imputazione per determinati reati - Ampiezza ed eterogeneità dei reati e durata indeterminata della misura - Carenza di una previa valutazione, da parte dell’amministrazione, delle concrete esigenze cautelari - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Notaio - Misure cautelari - Sospensione dell’iscrizione nel ruolo, a causa di imputazione per determinati reati - Ampiezza ed eterogeneità dei reati e durata indeterminata della misura - Carenza di una previa valutazione, da parte dell’amministrazione, delle concrete esigenze cautelari - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai - conseguente all'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. Infatti la disposizione - che invece impone obbligatoriamente la misura cautelare sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato - contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sotto il duplice e concorrente profilo dell'ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell'iscrizione fino al definitivo giudicato sull'accusa penale.
- In tema di misure cautelari, v. citate sentenze n. 145/2002, n. 206/1999 e n. 454/2000.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai - conseguente all'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. Infatti la disposizione - che invece impone obbligatoriamente la misura cautelare sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato - contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sotto il duplice e concorrente profilo dell'ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell'iscrizione fino al definitivo giudicato sull'accusa penale.
- In tema di misure cautelari, v. citate sentenze n. 145/2002, n. 206/1999 e n. 454/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 5
co. 1
legge
26/07/1995
n. 328
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte