Sentenza 434/2002 (ECLI:IT:COST:2002:434)
Massima numero 27311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 31/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Insindacabilità di scelte discrezionali del legislatore - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Questione di legittimità costituzionale - Insindacabilità di scelte discrezionali del legislatore - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Non può l'Avvocatura dello Stato invocare quale eccezione di inammissibilità la discrezionalità legislativa perché il giudice remittente censura di irragionevolezza proprio la scelta operata dal legislatore, adducendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Non può l'Avvocatura dello Stato invocare quale eccezione di inammissibilità la discrezionalità legislativa perché il giudice remittente censura di irragionevolezza proprio la scelta operata dal legislatore, adducendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte