Sentenza 434/2002 (ECLI:IT:COST:2002:434)
Massima numero 27313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 31/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall’esposizione ultradecennale all’amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all’assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - Inapplicabilità del beneficio ai soggetti già pensionati per anzianità o vecchiaia al momento dell’entrata in vigore della legge denunciata - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento con lesione della garanzia previdenziale - Non fondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall’esposizione ultradecennale all’amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all’assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - Inapplicabilità del beneficio ai soggetti già pensionati per anzianità o vecchiaia al momento dell’entrata in vigore della legge denunciata - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento con lesione della garanzia previdenziale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il beneficio della rivalutazione ai fini contributivi del periodo di lavoro durante il quale i lavoratori fossero stati esposti all'amianto non ha carattere risarcitorio o indennitario - come erroneamente ritenuto dal rimettente - ma ha invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione, sicché non può essere considerata discriminatoria o irragionevole l'esclusione dal beneficio in questione di quei lavoratori che al momento della entrata in vigore erano già pensionati o avevano maturato il diritto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
- V. anche la citata sentenza n. 5/2000, avente ad oggetto la stessa disposizione.
- In tema di presupposti per il giudizio di comparazione, v. citate sentenze n. 431/1997, n. 86/1985 e ordinanza n. 194/2000.
- Sulle pensioni di anzianità, v. citata sentenza n. 416/1999 e ordinanza n. 70/2002.
- In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. citate sentenza n. 180/2001 e ordinanza n. 342/2002.
Il beneficio della rivalutazione ai fini contributivi del periodo di lavoro durante il quale i lavoratori fossero stati esposti all'amianto non ha carattere risarcitorio o indennitario - come erroneamente ritenuto dal rimettente - ma ha invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione, sicché non può essere considerata discriminatoria o irragionevole l'esclusione dal beneficio in questione di quei lavoratori che al momento della entrata in vigore erano già pensionati o avevano maturato il diritto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
- V. anche la citata sentenza n. 5/2000, avente ad oggetto la stessa disposizione.
- In tema di presupposti per il giudizio di comparazione, v. citate sentenze n. 431/1997, n. 86/1985 e ordinanza n. 194/2000.
- Sulle pensioni di anzianità, v. citata sentenza n. 416/1999 e ordinanza n. 70/2002.
- In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. citate sentenza n. 180/2001 e ordinanza n. 342/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/1992
n. 257
art. 13
co. 8
decreto-legge
05/06/1993
n. 169
art. 1
co. 1
legge
04/08/1993
n. 271
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte