Ordinanza 436/2002 (ECLI:IT:COST:2002:436)
Massima numero 27329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
21/10/2002; Decisione del
21/10/2002
Deposito del 31/10/2002; Pubblicazione in G. U. 06/11/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Obbligazioni pecuniarie - Contratti di mutuo - Interessi - Qualificazione come usurari dei soli interessi che superano il tasso soglia al momento della pattuizione - Prospettata, irragionevole, innovatività e contraddittorietà della norma, con violazione del diritto di difesa, del principio di tutela del risparmio e della regola sui presupposti giustificativi di decreti-legge - Manifesta infondatezza della questione.
Obbligazioni pecuniarie - Contratti di mutuo - Interessi - Qualificazione come usurari dei soli interessi che superano il tasso soglia al momento della pattuizione - Prospettata, irragionevole, innovatività e contraddittorietà della norma, con violazione del diritto di difesa, del principio di tutela del risparmio e della regola sui presupposti giustificativi di decreti-legge - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 - convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, secondo e terzo comma, e 47, primo comma e 77 della Costituzione, in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione. Le censure riferite agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione sono del tutto identiche ad altre già dichiarate non fondate, essendo stata altresì esclusa la fondatezza della premessa, posta a base della lamentata violazione dell'art. 41, secondo comma della Costituzione, circa la originaria applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
- V., la sentenza n. 29/2002, quale precedente richiamato.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 - convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, secondo e terzo comma, e 47, primo comma e 77 della Costituzione, in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione. Le censure riferite agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione sono del tutto identiche ad altre già dichiarate non fondate, essendo stata altresì esclusa la fondatezza della premessa, posta a base della lamentata violazione dell'art. 41, secondo comma della Costituzione, circa la originaria applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
- V., la sentenza n. 29/2002, quale precedente richiamato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 1
legge
28/02/2001
n. 24
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 47
co. 1
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte